La Legge 105 del 18 luglio 2025 è la legge di conversione del Decreto-legge 73/2025, noto anche come “Decreto Infrastrutture”. Questa legge, già in vigore a far data 19 Luglio 2025, contiene misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche, la gestione di contratti pubblici, il funzionamento del sistema di trasporti ferroviari, e altro ancora.
• Autotrasporto: Interventi specifici riguardano il settore dell’autotrasporto, con modifiche ai tempi di attesa al carico/scarico, ai tempi di pagamento e con risorse per il rinnovo del parco veicolare.
PUNTI SALIENTI
- Riduzione del periodo di franchigia
Una delle principali novità riguarda la riduzione del periodo di franchigia (ossia il tempo di attesa senza indennizzo per il vettore) da 2 ore a 90 MINUTI. Tale periodo viene calcolato a partire dal momento di arrivo del mezzo al luogo di carico o scarico (anche i periodi di inattività del committente, del caricatore o del destinatario).
- Con la nuova legge è calcolata attesa anche il tempo di svolgimento dell’operazione di carico/scarco
Una delle innovazioni più importanti è che il tempo di svolgimento dell’operazione di carico/scarico è compreso nel calcolo dei tempi di attesa (con la precedente norma l’operazione di carico/scarico non venivano conteggiate nelle 2 ore). Quindi il tempo di franchigia è sempre e solo di 90 minuti, anche qualora i tempi di franchigia siano stati diversamente modulati nel singolo contratto di trasporto in base agli accordi delle parti.
L’indennizzo è quindi ora dovuto anche nel caso in cui vengano superati i tempi materiali di esecuzione delle operazioni di carico/scarico indicati nel contratto, qualora ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da altri documenti sottoscritti dalle parti coinvolte.
- 100 euro per ogni ora o frazione di ora di attesa e rivalutazione automatica
Il legislatore ha innalzato l’importo dell’indennizzo per l’attesa oltre il periodo di franchigia da € 40 a € 100 per ogni ora o frazione di ora extra.
L’indennizzo sarà rivalutato automaticamente ogni anno sulla base dell’indice ISTAT.
- Presenza del conducente durante il carico
È riconosciuto al conducente il diritto di assistere alle operazioni di carico, in particolare per verificare la corretta sistemazione della merce. Tale diritto non può essere limitato o escluso dal committente.
- Anche il Caricatore è obbligato a pagare le attese
Anche il caricatore – se diverso dal committente – è ora tenuto solidalmente al pagamento dell’indennizzo. Rimane salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti del responsabile effettivo.
L’indennizzo non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore stesso (Ciò non significa che l’arrivo del veicolo in ritardo rispetto all’orario indicato dal committente o dagli altri operatori elimini la responsabilità delle attese). L’indennizzo non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore stesso (Ciò non significa che l’arrivo del veicolo in ritardo rispetto all’orario indicato dal committente o dagli altri operatori elimini la responsabilità delle attese).
- Il Committente che non paga le attese tracciate è soggetto a Sanzioni amministrative dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
La norma prevede che se il committente non paga il vettore per le attese, e ciò avviene in un contesto di dipendenza economica, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può avviare un’istruttoria. In caso di abuso accertato, si possono applicare sanzioni amministrative fino al 10% del fatturato annuo del responsabile.
fonte: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105 (in G.U. 19/07/2025, n. 166)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/05/21/25G00084/sg
Per qualsiasi dubbio restiamo a disposizione.
La Direzione

